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Modelli scientifici e standard cautelari nella definizione della responsabilità penale del professionista, in particolare nella materia dell’edilizia e delle costruzioni

Silvia Massi

Archivio Penale
© dell'autore 2023
Ricevuto: 14 September 2023 | Accettato: 11 October 2023 | Pubblicato: 12 October 2023


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Riassunto

​Il professionista è esposto al rischio di indebite estensioni della sfera della responsabilità penale, nella misura in cui si affidi al medesimo un ruolo di onnicompresiva “dominabilità” delle attività svolte, attribuendogli il ruolo di garante, a protezione dei rischi reali o presunti che comportino l’attività professionale. Ciò obliterando il significato del principio di ordinamento espresso dall’art. 2236 c.c., per il quale alla speciale difficoltà della prestazione non può non corrispondere una maggiore scusabilità dell’attività professionale. Per contrastare tali tendenze, il presente scritto – nel fissare l’attenzione in particolare sul settore professionale dell’edilizia e delle costruzioni (ma tenendo conto dell’esempio offerto dalla disciplina del settore della responsabilità medica) – propone un limite generale alla responsabilità colposa del professionista, nella prospettiva di eliminare ogni incertezza nel conferire il giusto risalto al principio generale espresso dall’art. 2236 c.c.

The professional is exposed to the risk of undue extensions of the criminal liability, in consideration of a presumed total ‘controllability’ of their activities, for the attribution to him of the role of guarantor to protect the real or presumed risks involved in the professional activity. This obliterates the meaning of the principle expressed by the art. 2236 of the Civil Code, for which the special difficulty of the performance corresponds to a greater excusability of the professional activity. Against this trend, the paper, focusing on the building and construction sector (but taking into account the example offered by the legislation in the medical liability sector), proposes a general limit to the culpable liability of the professional, with the aim of eliminating any uncertainty in compliance with the general principle expressed by the art. 2236 c.c.


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