Nozione di privata dimora: le Sezioni unite mettono un punto fermo
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Ricevuto: 12 October 2017
| Accettato: 24 October 2017
| Pubblicato: 25 October 2017
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Riassunto
La Corte di cassazione a Sezioni unite ha risolto la questione relativa all’applicabilità della norma incriminatrice di cui all’art. 624-bis c.p. nelle ipotesi di furto commesso mediante introduzione in esercizi commerciali, studi professionali, stabilimenti industriali e, in generale, in luoghi di lavoro, nelle ore di chiusura al pubblico dei suddetti luoghi, in assenza di persone che siano dedite a svolgervi qualche attività o mansione.
L’autrice, dopo aver dato conto dell’evoluzione storica della nozione di privata dimora nell’ordinamento positivo, delle questioni giuridiche controverse in tema di definizione della predetta nozione, dei diversi orientamenti giurisprudenziali (con particolare riferimento alla sentenza c.d. Prisco, che, sino all’arresto in commento, conteneva l’approfondimento di maggior rilievo sul punto da parte della Corte di cassazione), illustra le conclusioni cui sono pervenute le Sezioni unite.
The Joined Chambers of the Supreme Court of Cassation has solved the question of the applicability of the indictment rule in Art. 624-bis c.p. in the case of theft committed by introducing into commercial establishments, professional studios, industrial establishments and, in general, workplaces, during the closing hours of the public of the aforementioned places, in the absence of persons who are engaged in carrying out some activity or work.
The author, after having taken into account the historical evolution of the concept of private residence under positive law, the legal inquiries controversial with regard to the definition of the aforesaid notion and the various jurisprudence guidelines (with particular reference to the Prisco judgment, which, at the arrest in the commentary, contained the most in-depth analysis on the point by the Supreme Court of Cassation), illustrates the conclusions reached by the Joined Chambers.
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