La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 24, co. 2, e 3 Cost., dell’art. 516 c.p.p., nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento l’applicazione della pena a norma dell’art. 444 c.p.p., relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell’istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione.