Con la sentenza n. 74 del 2020, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 3, co. 1, Cost., dell’art. 50, co. 6, L. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non consente al magistrato di sorveglianza di applicare in via provvisoria la se-milibertà, ai sensi dell’art. 47, co. 4, ord. penit., in quanto compatibile, anche nell’ipotesi prevista dal terzo periodo del co. 2 dello stesso art. 50 ord. penit., e dunque quando la pena detentiva da espiare sia superiore a sei mesi, ma non a quattro anni.