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La Consulta, nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis, co 1, l. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso dal Tribunale di sorveglianza di Firenze, ha dichiarato:
1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis, co 1, legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non esclude dal divieto di concessione dei benefici penitenziari, da esso stabilito, la misura della detenzione domiciliare speciale prevista dall’art. 47-quinquies della medesima legge;
2) in applicazione dell’art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis, co. 1, legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non esclude dal divieto di concessione dei benefici penitenziari, da esso stabilito, la misura della detenzione domiciliare prevista dall’art. 47-ter, co. 1, lett. a) e b), della medesima legge, ferma restando la condizione dell’insussistenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti.