Pubblicato in: Giurisprudenza Costituzionale

Ordinamento penitenziario/Liberazione anticipata speciale - Corte cost. n. 32 del 2016

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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, d.l. 23 dicembre 2013, n. 146 (Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, co. 1, l. 21 febbraio 2014, n. 10, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27, co. 3, e 31, co. 2, Cost., dal Tribunale per i minorenni di Milano, nella parte in cui tale disposizione non eccettua i minorenni dal divieto di applicare il nuovo istituto della liberazione anticipata speciale in caso di condanna per delitti riconducibili all’elenco di cui all’art. 4-bis, l. 26 luglio 1975, n. 354.


La Consulta ha rilevato come, dalla legge di conversione del d.l. n. 146 del 2013, risulti che – a parte la condizione dei condannati per taluno dei cosiddetti delitti “ostativi” (ai quali viene inequivocabilmente preclusa la fruibilità della liberazione anticipata speciale) – l’accesso alla maggiore detrazione non sia condizionato ad una ulteriore, distinta, valutazione, ma consegua automaticamente: se il detenuto può accedere al beneficio della liberazione anticipata, valutata secondo i criteri “ordinari”, la detrazione sarà non più di quarantacinque, ma di settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. Ebbene – a giudizio della Corte – il rimettente non sembra consapevole di quest’ultimo aspetto della normativa censurata, sicché il petitum dell’ordinanza risulta contraddittorio rispetto alle premesse, ambiguo ed alla fine oscuro, conseguendone l’inammissibilità della questione (ex plurimis, ord. n. 148, n. 104 e n. 101 del 2015).


Evocando l’esigenza di flessibilità e di protezione dell’infanzia e della gioventù che caratterizza il trattamento del detenuto minorenne, il giudice a quo sembra perseguire un recupero di discrezionalità valutativa in ordine alla concessione, in favore del detenuto minorenne al momento del fatto, della più estesa riduzione di pena. Ma, come sottolinea il Giudice delle leggi sulla base dei rilievi sistematici svolti, la disposizione censurata non si presta ad un simile obiettivo. Infatti, dall’accoglimento della questione di legittimità così come sollevata, ne conseguirebbe – osserva  la Consulta – non già un’applicazione flessibile e individualizzata della liberazione anticipata speciale, bensì una sua applicazione indiscriminata ed automatica a tutti i detenuti minorenni (al momento del fatto) condannati per delitti “ostativi”. Un effettivo recupero di discrezionalità implicherebbe, inoltre, l’introduzione di «specifici criteri valutativi», la cui individuazione «spetterebbe, semmai, alla discrezionalità del legislatore» (§ 2.3).


Questa affermazione conclusiva della decisione qui in evidenza pare pienamente condivisibile: nel vaglio di ragionevolezza, non spetta alla Corte costituzionale introdurre regole di giudizio da applicarsi alle singole situazioni concrete, pena la violazione del principio fondamentale della separazione dei poteri statuali. Si può soltanto sottolineare come, nella fattispecie qui oggetto di scrutinio, l’eventuale recupero di discrezionalità valutativa, pur perseguito in sede di verifica di legittimità costituzionale, avrebbe avuto effetti in bonam partem e non in senso peggiorativo della vigente disciplina legislativa (Contra, per una sentenza additiva di “regola di giudizio”, con effetti pregiudizievoli per l’accesso alla detenzione domiciliare ordinaria da parte delle detenute madri condannate per delitti “ostativi”, v. sent. cost. n. 239 del 2014, in questa Rivista, con osservazioni a prima lettura di M.T. Trapasso e nota di A.M. Capitta, Detenzione domiciliare per le madri e tutela del minore: la Corte costituzionale rimuove le preclusioni stabilite dall’art. 4-bis, co. 1, ord. penit. ma impone la regola di giudizio).


                                                                                              A.C.