Vanno respinte le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 131-bis, co. 2, c.p., nella parte in cui stabilisce che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, agli effetti dell’applicazione della causa di non punibilità prevista dal primo comma del medesimo art. 131-bis, nei casi di cui all’art. 337 c.p., quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni. La scelta legislativa di escludere dal campo di applicazione dell'esimente di tenuità il reato di resistenza a pubblico ufficiale non è manifestamente irragionevole, corrispondendo all’individuazione discre-zionale di un bene giuridico complesso, ritenuto meritevole di speciale prote-zione.