La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità dell’art. 131-bis c.p., come inserito dall’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 2015 n. 28, sollevate dal Tribunale di Nola in riferimento agli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost. relativamente alla parte in cui, stabilendo che la disposizione di cui al primo comma si applica anche quando la legge preveda la particolare tenuità del fatto o del pericolo come circostanza attenuante, non estende l’applicabilità della norma all’ipotesi attenuata di cui all’art. 648, comma 2, c.p., fattispecie irragionevolmente esclusa in ragione del limite massimo della pena astrattamente superiore ad anni cinque di reclusione. Chiarito, anzitutto, che la formulazione legislativa indica solo che l’esistenza di un’attenuante, di cui la particolare tenuità del danno o del pericolo sia elemento costitutivo, di per sé non impedisce, ma neppure automaticamente comporta, l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p., la Corte esclude qualsiasi collegamento tra quest’ultima, che impone una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità del caso concreto, incluse modalità della condotta e grado di colpevolezza, e le circostanze che, come quella dell’art. 648 comma 2 c.p., hanno la funzione di mitigare una risposta punitiva improntata ad eccessivo rigore in ragione di una valutazione globale del mero fatto o, comunque, dei soli profili oggettivi, quali le caratteristiche dell’azione criminosa o l’entità del danno o del pericolo. Pur volendo prescindere da ciò, anche l’ingiustificata disparità di trattamento ai sensi dell’art. 3 Cost. rispetto ad ipotesi che, pur essendo sanzionate con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, sarebbero di sicuro allarme sociale rispetto a quella di cui all’art. 648 cpv. c.p., viene esclusa per mancata indicazione di adeguato tertium comparationis attesa l’eterogeneità dei casi invocati dal giudice a quo e la loro incomparabilità, quanto a struttura e beni tutelati, con la ricettazione attenuata. Altrettanto priva di fondamento la censura sul limite dei cinque anni di reclusione previsto dall’art. 131-bis c.p., in quanto frutto dell’esercizio della discrezionalità legislativa che, nonostante l’anomalia di una comminatoria per la ricettazione di particolare tenuità che va da un minimo di quindici giorni a un massimo di sei anni di reclusione, con un minimo enormemente più basso di quello di due anni previsto per la fattispecie non attenuata, non rientra comunque nei casi di manifesta irragionevolezza che notoriamente consentono il sindacato della Corte la quale, pertanto, si limita a lanciare un monito al legislatore affinché si faccia carico della situazione, ad esempio introducendo, oltre alla pena massima al di sopra della quale la causa di non punibilità non possa operare, anche una pena minima al di sotto della quale i fatti possano comunque essere considerati di particolare tenuità. (Sentenze cost. correlate: nn. 299/1992; 109/2004; 140/2009; 68/2012; 25/2015; 148/2016; 236/2016; ord. 46/2017). D. Piva