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La condotta appropriativa di fondi di una Federazione sportiva da parte dell’amministratore è qualificata giuridicamente come appropriazione indebita aggravata ex artt. 646 e 61, n. 11 c.p. se si tratta di risorse economiche provenienti da fondi privati, estranee all’esercizio dell’attività sportiva e quindi espressione del dinamismo privatistico dell’ente, difettando una formale e specifica destinazione di tali fondi all’esercizio della pratica sportiva. Viceversa, la condotta integra il delitto di peculato ex art. 314 c.p. quando l’appropriazione ha ad oggetto fondi con specifico vincolo di destinazione al finanziamento dell’esercizio della pratica sportiva erogati a tale scopo dal C.O.N.I., in quanto a quest’attività è riconosciuta connotazione pubblicistica.