La Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 657, co. 4, e 671 c.p.p. e dell’art. 81, co. 2, c.p., sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, co. 1, 24, co. 4, e 27, co. 3, Cost., dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Lecce, nella parte in cui tali disposizioni non consentirebbero «al giudice dell’esecuzione, una volta ritenuta la continuazione tra reati per i quali la pena è espiata e reati per i quali è in corso di espiazione, di verificare la data di commissione del reato per cui è in corso l’esecuzione e, ove differente ed antecedente a quella di accertamento, nelle ipotesi di continuazione tra reato associativo e reati-fine, [di] tenere conto, ai fini della fungibilità della custodia espiata sine titulo, [di] quella di commissione». Sulla scorta della giurisprudenza della Corte di cassazione, la Consulta ha rilevato come, nell’applicare la norma censurata, il giudice debba accertare rigorosamente e rendere esplicito con adeguata motivazione il momento di commissione del reato per il quale è stato emesso ordine di esecuzione e non la data del suo accertamento (Cass., Sez. IV, 19 ottobre 2001, n. 16637; Id., Sez. V, 19 aprile 1998, n. 1739). Tale indagine non può che spettare al giudice dell’esecuzione, funzionalmente competente in materia. In assenza di qualsiasi indicazione normativa contraria, la conclusione cui è pervenuta la Corte costituzionale non soffre eccezioni neppure nelle ipotesi alle quali è specificamente riferito il petitum del rimettente: ossia né nel caso in cui il “credito di pena” utilizzabile in compensazione derivi dall’applicazione in sede esecutiva della continuazione tra più reati oggetto di separate condanne; né nel caso in cui il reato al quale si riferisce la pena da eseguire sia un reato associativo. Ove il giudice dell’esecuzione verifichi (nel rispetto degli accertamenti già svolti in sede cognitiva) che il reato associativo, con pena da espiare, è stato commesso in epoca anteriore alla carcerazione sine titulo patita per i reati-fine dell’associazione, egli deve scomputare senz’altro quest’ultima dalla pena relativa al primo reato, quale che sia la data del suo accertamento: detto altrimenti, quello che il rimettente ha chiesto alla Corte è già consentito, e anzi imposto, dalla normativa in vigore. A.C.