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Per una tipizzazione della produzione e diffusione di “pedo-pornografia domestica”

Malaika Bianchi

Archivio Penale
© dell'autore 2023
Ricevuto: 01 December 2022 | Accettato: 14 January 2023 | Pubblicato: 16 January 2023


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Riassunto

​Da circa un decennio la giurisprudenza sta progressivamente “riscrivendo” il dettato normativo dei delitti di pedo-pornografia per adattarli al fenomeno del sexting minorile. Partendo dalla più recente pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite sul tema, si evidenziano i limiti e i pericoli della previsione, a livello esclusivamente ermeneutico, sia di sotto-fattispecie incriminatrici sia della non punibilità della “pedo-pornografia domestica”. Confidando in una necessaria presa di posizione del legislatore, nel contributo si propone una riscrittura dell’art. 600-ter c.p. e un suo coordinamento con l’art. 612-ter c.p., al fine di individuare una cornice più ragionevole e proporzionata per la disciplina delle condotte che ruotano attorno al sexting minorile.


During the last decade the case law has been continuously and progressively “re-drafting” child pornography crimes in order to adapt them to the phenomenon of child sexting. Starting from the most recent decision of the “Corte di Cassazione a Sezioni unite” on this issue, we underline the limits and dangers of delegating to the case law the introduction of new sub-crimes and the non-criminalization of 'domestic child pornography'. Trusting in a necessary stance of the legislator, this article proposes a re-drafting of Article 600-ter of the Criminal Code and its coordination with Article 612-ter of the Criminal Code, in order to identify a more reasonable and proportionate framework for regulating child sexting.


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