Pubblicato in: Giurisprudenza Costituzionale

Permanenza all’aperto dei detenuti in regime di “41-bis” – Corte cost., n. 30 del 2025

Anna Maria Capitta

Corte cost.

Con la sentenza n. 30 del 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 27, co. 3, Cost., dell’art. 41-bis, co. 2-quater, lett. f), primo periodo, ord. penit., limitatamente all’inciso «ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell’articolo 10».
Le questioni sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Sassari non hanno posto in discussione l’impianto complessivo del regime differenziato di cui all’art. 41-bis ord. penit., ma hanno riguardato esclusivamente un segmento particolare della relativa disciplina e, cioè, quello concernente la permanenza del detenuto all’aperto. In particolare, il rimettente ha censurato, in riferimento agli artt. 3, 27, co. 3, e 32 Cost., l’art. 41-bis, co. 2-quater, lett. f), ord. penit. «nella parte in cui prevede che la permanenza all’aperto non sia superiore a due ore», reputando che il limite massimo di due ore, sancito da tale disposizione, non abbia alcuna giustificazione in termini di sicurezza, pregiudichi la finalità rieducativa della pena e leda il diritto del detenuto alla salute.
La Consulta ha ritenuto fondate le questioni formulate in riferimento agli artt. 3 e 27, co. 3, Cost., restando assorbita l’ulteriore censura riferita all’art. 32 Cost.
Rilevato che, nel regime speciale, la permanenza all’aperto è fruita dal detenuto nell’ambito del c.d. “gruppo di socialità” (un gruppo di persone molto ristretto – non più di quattro, e quindi anche tre o due – opportunamente selezionato dall’amministrazione penitenziaria), la Corte ha affermato che il divieto di stare all’aperto oltre la seconda ora, come sancito dalla norma censurata, «mentre comprime, in misura ben maggiore del regime ordinario, la possibilità per i detenuti di fruire di luce naturale e di aria, nulla fa guadagnare alla collettività in termini di sicurezza, alla quale viceversa provvede, e deve provvedere, l’accurata selezione del gruppo di socialità, unitamente all’adozione di misure che escludano la possibilità di contatti tra diversi gruppi di socialità».
Ad avviso della Corte, dunque, la disposizione oggetto di censura, come modificata dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, viola il principio di ragionevolezza, di cui all’art. 3 Cost., insieme al finalismo rieducativo della pena, di cui al co. 3 dell’art. 27 Cost., non corrispondendo in alcun modo alla funzione istituzionale del regime differenziato e determinando un improprio «surplus di punizione» (v. sent. cost. n. 18 del 2022).
Il Giudice delle leggi ha inoltre osservato che l’ampliamento delle ore della giornata in cui i detenuti in regime speciale possono beneficiare di aria e luce all’aperto contribuisce a delineare una condizione di vita penitenziaria che, non solo oggettivamente, ma anche e soprattutto nella percezione dei detenuti, possa essere ritenuta più rispondente al senso di umanità.
Infine, la Corte ha chiarito come l’attuale declaratoria di illegittimità costituzionale del limite massimo delle due ore comporti la riespansione, per i detenuti in regime di “41-bis” non sottoposti anche a sorveglianza particolare, della disciplina generale stabilita dall’art. 10 ord. penit.
Pertanto, per effetto della presente pronuncia costituzionale, la permanenza all’aperto dei detenuti in regime speciale viene regolata sia dall’art. 10, co. 1, ord. penit., per la quantità di ore (almeno quattro ore al giorno), sia dall’art. 10, co. 2, ord. penit., che conferisce la facoltà al direttore dell’istituto di ridurne la durata, per giustificati motivi, fino a due ore al giorno.