Sono rimesse alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in via pregiudiziale ai sensi e per gli effetti dell’art. 267 T.F.U.E., le seguenti questioni di interpretazione dell’art. 325, paragrafi 1 e 2, del medesimo Trattato:
1) se l’art. 325, paragrafi 1 e 2, T.F.U.E. debba essere interpretato nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla pre-scrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell’Unione, ovvero che prevede termi-ni di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato, anche quando tale omessa applicazione sia priva di una base legale suffi-cientemente determinata;
2) se l’art. 325, paragrafi 1 e 2, T.F.U.E. debba essere interpretato nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla pre-scrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell’Unione, ovvero che prevede termi-ni di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato, anche quando nell’ordinamento dello Stato membro la prescrizione è parte del diritto penale sostanziale e soggetta al principio di legalità;
3) se la sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione europea 8 settembre 2015 in causa C-105/14, Taricco, debba essere interpretata nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell’Unione europea, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato, anche quando tale omessa applicazione sia in contrasto con i principi supremi dell’ordine costituzionale dello Stato membro o con i diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione dello Stato membro.
Il primo commento è quello dei G. Civello che sarà a breve accompagnato da diversi contributi redatti da Studiosi della cultura europea del diritto penale sostanziale e processuale.
1) G. Civello, La Consulta, adìta sul caso “Taricco”, adisce la Corte di Giustizia: orientamenti e disorientamenti nel c.d. “dialogo fra le corti”.
2) M. Taglione, Brevi considerazioni sull’ordinanza della Corte costituzionale n. 24/2017.
3) M. Di Florio, Sul rinvio pregiudiziale alla C.G.U.E. operato dalla Corte costituzionale: un commento “a caldo”.
Si informa che in data 18 luglio 2017 sono state depositate le conclusioni dell'Avvocato generale.
Fonte immagine: www.cortecostituzionale.it Archivio penale apre una nuova sezione dedicata ai Temi d’attualità: Si segnala il primo dibattito a più voci sulla recentissima ordinanza n. 24 del 2017 della Corte cost.