Con la sentenza n. 132 del 2019, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 525, co. 2, 526, co. 1, e 511 c.p.p., sollevate, in riferimento all’art. 111 Cost., dal Tribunale ordinario di Siracusa, che ha chiesto alla Corte di valutare se i medesimi siano costituzionalmente illegittimi in relazione all’art. 111 Cost., se interpretati nel senso che ad ogni mutamento della persona fisica di un giudice, la prova possa ritenersi legittimamente assunta solo se i testimoni già sentiti nel dibattimento depongano nuovamente in aula davanti al giudice-persona fisica che deve deliberare sulle medesime circostanze o se invece ciò debba avvenire solo allorquando non siano violati i principi costituzionali della effettività e della ragionevole durata del processo.
Così come formulate, le questioni sono state ritenute dalla Corte inammissibili: il giudice a quo ha infatti elaborato un petitum in termini di irrisolta alternatività (sent. cost. n. 87 del 2013), mirando a conseguire un avallo alla propria interpretazione asseritamente secundum constitutionem delle disposizioni censurate.
La Consulta, peraltro, dopo aver sottolineato le incongruità dell’attuale disciplina dell’obbligo di rinnovazione dibattimentale per mutamento del giudice, così come interpretata dal diritto vivente, ha ritenuto doveroso sollecitare il legislatore ad adottare rimedi strutturali in grado di ovviare agli inconvenienti evidenziati, assicurando al contempo piena tutela al diritto di difesa dell’imputato.
Tra questi rimedi, oltre alla concentrazione temporale dei dibattimenti, si suggerisce la videoregistrazione delle prove dichiarative, quanto meno nei dibattimenti più articolati.
Ma, soprattutto, la Corte non esita a invitare il legislatore a introdurre ragionevoli eccezioni al principio dell’identità tra giudice avanti al quale è assunta la prova e giudice che decide, tenuto conto che il diritto della parte alla nuova audizione dei testimoni di fronte al nuovo giudice o al mutato collegio non è assoluto, ma “modulabile”, entro limiti di ragionevolezza, dal legislatore (ord. cost. n. 205 del 2010), restando ferma – in particolare – la possibilità per il medesimo di prevedere soluzioni normative volte a prevenire il possibile uso strumentale e dilatorio del diritto in questione (ord. cost. n. 318 del 2008 e n. 67 del 2007). A tal riguardo, il Giudice delle leggi ricorda come la giurisprudenza di Strasburgo riconosca che il principio dell’immediatezza possa essere sottoposto a ragionevoli deroghe, purché siano adottate misure appropriate per assicurare che il nuovo giudice abbia una piena conoscenza del materiale probatorio. Ad esempio, la Corte europea ha indicato come “misura compensativa” adeguata quella della rinnovazione della prova dichiarativa per i (soli) testimoni la cui deposizione sia ritenuta importante (Corte EDU, sent. 2 dicembre 2014, Cutean c. Romania, § 61; Id., 6 dicembre 2016, Škaro c. Croazia, § 24).
A.M. Capitta
Confronto di idee su: La post immediatezza nella nuova giurisprudenza costituzionale (a margine della sentenza n. 132 del 2019). Contributi di: P. Ferrua, O. Mazza, D. Negri, L. Zilletti. Comunicato Giunta Unione delle Camere Penali e Centro Marongiu: La Corte del cambiamento