Procedimento davanti al giudice di pace/Competenza – Corte cost., n. 236 del 2018
(A. Capitta)
La Corte costituzionale ha dichiarato:
1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, co. 1, lett. a), d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’art. 14, l. 24 novembre 1999, n. 468), come modificato dall’art. 2, co. 4-bis, d.l. 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, nella l. 15 ottobre 2013, n. 119, nella parte in cui non esclude dai delitti, consumati o tentati, di competenza del giudice di pace anche quello di lesioni volontarie, previsto dall’art. 582, co. 2, c.p., per fatti commessi contro l’ascendente o il discendente di cui al n. 1) dell’art. 577, co. 1, c.p.;
2) in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27, l. 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui non esclude dai delitti, consumati o tentati, di competenza del giudice di pace anche quello di lesioni volontarie, previsto dall’art. 582, co. 2, c.p., per fatti commessi contro gli altri soggetti elencati al n. 1) dell’art. 577, co. 1, c.p., come modificato dall’art. 2, l. 11 gennaio 2018, n. 4 (Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici).
La Consulta ha ritenuto fondata la questione in riferimento all’art. 3, co. 1, Cost., con conseguente assorbimento dell’ulteriore censura di violazione dell’art. 24 Cost.
Premessa la ricostruzione del complesso quadro normativo in cui si colloca la questione di costituzionalità e rilevata la regola di competenza differenziata, quanto alle lesioni volontarie lievissime in danno del figlio naturale ovvero del figlio adottivo, la Corte ha analizzato la censura relativa all’art. 3 Cost., sotto il duplice profilo della violazione del principio di eguaglianza e del principio di irragionevolezza. Da una parte, è violato il principio di eguaglianza, non essendo giustificato il diverso trattamento processuale riservato al reato di lesioni volontarie secondo che il fatto sia commesso rispettivamente in danno del figlio naturale o del figlio adottivo, stante lo stesso stato di figlio nell’uno e nell’altro caso e quindi il carattere discriminatorio della differenziazione. D’altra parte – ha osservato la Corte – non si rinviene alcuna ragione della mancata inclusione anche del reato di lesioni volontarie commesso in danno del figlio naturale tra quelli che, già di competenza del giudice di pace, sono stati trasferiti alla competenza del tribunale ordinario per innalzare il livello di contrasto a tali episodi di violenza domestica, con conseguente manifesta irragionevolezza della disciplina differenziata. In particolare, l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 274 del 2000 – secondo il Giudice delle leggi – comporta la necessaria estensione, nel richiamo operato dalla disposizione censurata, anche ai fatti in danno dei soggetti di cui al n. 1) dell’art. 577, c.p., nella formulazione vigente al momento dell’ordinanza di rimessione, ossia ai fatti in danno, in generale, degli ascendenti e dei discendenti, non potendo isolarsi la sola ipotesi del genitore naturale e del figlio naturale, atteso che le lesioni, ancorché lievissime, sono sempre aggravate, allo stesso modo e nella stessa misura, in ragione del rapporto di ascendenza e discendenza e non già soltanto di genitorialità e filiazione.
Tenuto conto, infine, del fatto che la fattispecie illegittimamente esclusa dal richiamo contenuto nella disposizione censurata si è ampliata recentemente con la previsione, ad opera dell’art. 2, co. 1, lett. a), l. n. 4 del 2018, di altre ipotesi incluse nel n. 1) dell’art. 577, co. 1, c.p. (il coniuge, anche legalmente separato, l’altra parte dell’unione civile o la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente), la Corte ha esteso in via consequenziale la declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione censurata anche ai fatti di lesioni volontarie lievissime in danno dei soggetti successivamente inclusi, con la tecnica della novellazione della disposizione oggetto di rinvio formale, dall’art. 2, co. 1, lett. a), l. n. 4 del 2018.