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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata, in quanto basata su un erroneo presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 464, co. 2, c.p.p., sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 111, Cost., dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli.