Pubblicato in: Giurisprudenza Costituzionale

Processo in absentia e regime transitorio – Corte cost., n. 102 del 2019

Anna Maria Capitta

Corte cost

Con la sentenza n. 102 del 2019, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 15-bis, l. 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili), sollevate, in riferimento agli artt. 24, 97 e 111 Cost., dalla Corte d’appello di Venezia, nella parte in cui tale disposizione non prevede la sospensione del processo di cui all’art. 420-quater c.p.p., quando sia già stata deliberata la sentenza di primo grado, anche nei casi in cui risulti già pacificamente agli atti che nessun tipo di informazione e conoscenza, relative alla pendenza del procedimento, siano mai state, in alcuna fase e in alcun grado, acquisite dalla persona imputata o a lei offerte.
La Consulta ha rilevato come la Corte d’appello rimettente non abbia tenuto conto della (pur non univoca) giurisprudenza della Corte di cassazione – alla quale spetta la funzione nomofilattica di formazione del diritto vivente − già in parte esistente alla data della pronuncia dell’ordinanza di rimessione, secondo cui, nei confronti dell’imputato irreperibile, che sia stato dichiarato contumace, si applica la nuova disciplina del processo in absentia, anche se il dispositivo della sentenza di primo grado sia stato pronunciato prima della data di entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 (ex plurimis, Cass. pen., Sez. V, 2 novembre 2015, El Harbaoui, n. 44177; Id., Sez. V, 27 dicembre 2016, Fatih, n. 54921; da ultimo, Cass. pen., Sez. III, 18 ottobre 2018, n. 47452).
Inoltre, la Corte costituzionale ha evidenziato come il giudice a quo abbia considerato esclusivamente il co. 1 dell’art. 15-bis, l. n. 67 del 2014, omettendo, quindi, di prendere posizione in ordine alla interpretazione congiunta dei due commi di cui si compone tale disposizione, i quali recano, nel loro combinato disposto, il criterio distintivo per stabilire quando sia ancora applicabile, transitoriamente e a esaurimento, la previgente disciplina del giudizio contumaciale nei confronti degli imputati irreperibili, ritenuta dal rimettente in contrasto con gli evocati parametri costituzionali. Tale criterio distintivo è stato enucleato dal Giudice delle leggi nella dichiarazione di irreperibilità dell’imputato: se non è stato emesso il decreto di irreperibilità e l’imputato è stato dichiarato contumace, le disposizioni previgenti sul giudizio contumaciale si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge.
In definitiva, le questioni sollevate sono state ritenute dalla Consulta inammissibili per insufficiente motivazione sulla rilevanza e incompleta ricostruzione della normativa di riferimento.