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Processo penale mediatico e presunzione di innocenza: verso un’estensione della garanzia?

Gaia Caneschi

Archivio Penale
© dell'autore 2021
Ricevuto: 19 October 2021 | Accettato: 25 October 2021 | Pubblicato: 29 October 2021


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Riassunto

È noto come il processo penale mediatico, divenuto ormai un vero e proprio “circuito giudiziario” parallelo a quello della giustizia penale ordinaria, possa avere pesanti ripercussioni negative sia sullo svolgimento del processo, sia sulla vita del soggetto che vi sia sottoposto. Non soltanto, infatti, possono aversi indebite interferenze sulla formazione del convincimento del giudice, nonché sulla libertà da condizionamenti delle parti e dei testimoni, ma possono prodursi anche devastanti (e difficilmente rimediabili) effetti sulla vita personale e sulla reputazione dell’imputato, considerato non colpevole solo dall’autorità giudiziaria, ma soggetto invece a frettolose “sentenze” di condanna mediatica. Occorre allora domandarsi se, nell’ambito del canone della presunzione costituzionale di innocenza, non possa e non debba oggi essere individuato un profilo di garanzia ulteriore rispetto alla tradizionale declinazione del principio in ambito giudiziario, che tuteli l’imputato dai riverberi negativi prodotti dai riferimenti anticipati in pubblico alla sua colpevolezza. L’ormai ineludibile attuazione della Direttiva UE 343/2016 potrebbe essere una valida occasione per rimeditare – anche in chiave sanzionatoria – il sistema dell’informazione giudiziaria.


Mediatic criminal proceeding and presumption of innocence: towards an extension of the guarantee?


The mediatic criminal proceeding, grown as a parallel “judiciary circuit” aside the ordinary criminal one, may have severe negative aftermath both on the development of the proceeding and on the life of the person undergoing it. Indeed, not only there can be undue interferences on the judge’s evaluation and on the parts and witnesses’ freedom from influences, but also there can be devastating (and hardly remediable) effects on the personal life and reputation of the defendant, that is considered not guilty only by the judicial authority, while is subject to hasty “judgments” of mediatic conviction. It must then be analyzed if, in the context of the constitutional principle of the presumption of innocence, a further aspect of guarantee can and should be today identified, beyond the traditional application of the principle in the judiciary ambit, protecting the defendant from the negative consequences deriving from anticipated references in public to his guiltiness. The now unavoidable implementation of the EU Directive 343/2016 could be a good occasion to rethink – also from the sanctioning standpoint – the judiciary information system.


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