Prova inutilizzabile e annullamento senza rinvio: un nuovo modello di cassazione giudice del fatto?
Archivio Penale
pp. 682-685
DOI 10.12871/978886741577919
| © Pisa University Press 2016
Pubblicato: 30 August 2015
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Riassunto
La frequenza di decisioni rescindenti senza rinvio a seguito dell’espletamento della c.d. “prova di resistenza” sembra riflettere l’inclinazione del giudice di legittimità verso una pericolosa invasione del terreno della cognizione del giudice di merito. L’annullamento senza rinvio in caso di ritenuta inutilizzabilità della prova dovrebbe essere un’opzione residuale, ammissibile solo quando l’irrilevanza dell’elemento probatorio espunto dal ragionamento decisorio sia evidente, sì da non richiedere alcuna rivalutazione in punto di fatto, come suggerito dalla ratio del principio di superfluità del rinvio di cui all’art. 620, co. 1., lett. l), c.p.p. e la distinzione dei poteri di cognizione del giudice di merito e di quello di legittimità.
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