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La Corte costituzionale in data 19 maggio 2014 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 666, co. 3, 678, co. 1, e 679, co. 1, c.p.p., nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l’applicazione delle misure di sicurezza si svolga, davanti al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza, nelle forme dell’udienza pubblica.