Con la sentenza n. 64 del 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 34, co. 2, c.p.p., sollevate, in riferimento agli artt. 24, co. 2, 111, co. 2, e 117, co. 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, § 1, C.E.D.U. e all’art. 14, § 1, Patto internazionale sui diritti civili e politici, dal Tribunale di Siena, sezione penale, in composizione monocratica, nella parte in cui tale disposizione non prevede che non può partecipare al successivo giudizio abbreviato, nei confronti di una persona imputata del reato di cui all’art. 588 c.p., il giudice che ha emesso, nei confronti di altra persona imputata del medesimo fatto, il provvedimento di cui all’art. 554-ter, co. 3, c.p.p.
Secondo il rimettente, il provvedimento con il quale, all’esito dell’udienza predibattimentale, è stata disposta la prosecuzione del giudizio nei confronti di alcuni imputati di una rissa implica una valutazione di merito dell’ipotesi accusatoria e, come tale, è da ritenersi idoneo a pregiudicare l’imparzialità e la terzietà del giudice chiamato a definire successivamente il giudizio abbreviato richiesto da un altro dei coimputati.
La Consulta ha anzitutto ricordato la natura potenzialmente condizionante della decisione assunta ai sensi dell’art. 554-ter, co. 3, c.p.p., in quanto il giudice predibattimentale esercita un vaglio penetrante del merito dell’accusa. Ciò, del resto, si pone in linea con la pronuncia di illegittimità costituzionale n. 179 del 2024, che ha introdotto nell’art. 34, co. 2, c.p.p. un’ulteriore situazione di incompatibilità, vale a dire quella del giudice dell’udienza predibattimentale chiamato poi a celebrare anche il dibattimento (v., volendo, CAPITTA, Incompatibilità del giudice dell’udienza predibattimentale a partecipare al giudizio – Corte cost., n. 179 del 2024, in questa Rivista online, 2024, Contenuti).
La Corte ha tuttavia rilevato che, nel caso in esame, il giudice a quo, contestualmente alla prosecuzione del giudizio nei confronti dei coimputati, ha disposto la separazione dei processi, al fine di provvedere nelle forme del rito abbreviato nei confronti dell’imputato. Ciò comporta che, nel presente caso, non verrebbe in rilievo una situazione di pregiudizio per l’imparzialità verificatasi nell’ambito dello stesso procedimento, poiché il giudice si è trovato, invece, di fronte a diversi procedimenti, destinati, dopo la separazione, alcuni alla successiva definizione dibattimentale e altri alla trattazione nelle forme del giudizio abbreviato (Considerato in diritto, § 9.3.). In tali casi, come ha osservato la Corte, alla comunanza dell’imputazione fa riscontro una pluralità di condotte distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorrenti, tali da formare oggetto di autonome valutazioni, scindibili l’una dall’altra, sotto il profilo tanto materiale che psicologico (ex multis, sent. cost. n. 439 del 1993 e n. 186 del 1992).
Il Giudice delle leggi ha riscontrato, inoltre, che l’oggetto del giudizio a quo si riferiva a una ipotesi di reato a c.d. concorso necessario, per il cui perfezionamento è richiesta la partecipazione di un numero minimo di persone (nella specie, almeno tre persone). In queste ipotesi, ove la posizione di uno dei concorrenti costituisca elemento essenziale per la stessa configurabilità del reato contestato agli altri concorrenti, la valutazione di tale posizione può costituire motivo di incompatibilità nel successivo processo a carico del medesimo concorrente (sent. cost. n. 371 del 1996).
La Corte ha tuttavia precisato che l’incompatibilità non è ravvisabile in astratto, con riferimento alla natura di reato a concorso necessario, ma può individuarsi solo qualora la concreta valutazione della posizione dell’imputato sia imprescindibile per configurare il reato.
In altre parole, l’incompatibilità del giudicante è ricollegabile non all’astratta fattispecie di reato a concorso necessario, ma a una già compiuta valutazione in concreto della posizione dell’imputato (sent. cost. n. 371 del 1996; ord. cost. n. 86 del 2013 e n. 105 del 1999).
Occorre, infatti, che il giudizio già reso condizioni effettivamente la possibilità di pervenire in seguito a una diversa decisione per il singolo imputato sottoposto a giudizio. «Una simile situazione è ravvisabile, per definizione, nel caso in cui, senza il concorso della persona nei cui confronti si procede separatamente, il reato non possa dirsi perfezionato, perché verrebbe meno il numero minimo dei partecipanti necessario a tal fine; non ricorre, invece, nel caso in cui il reato possa dirsi integrato anche senza la partecipazione del soggetto ancora da giudicare» (Considerato in diritto, § 9.4.).
Nel caso di specie, la posizione dell’imputato da giudicare separatamente nel rito abbreviato non era imprescindibile ai fini dell’integrazione della fattispecie criminosa di rissa, poiché il provvedimento di prosecuzione del giudizio concerneva già cinque persone e il giudizio abbreviato era stato richiesto da uno dei sei coimputati. Posto che il reato poteva dirsi comunque integrato anche senza la partecipazione del soggetto ancora da giudicare, la Corte costituzionale ha ritenuto non ravvisabile nel caso in esame la causa di incompatibilità.









