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Red Flags. Segnalazioni antiriciclaggio in mala fede, vuoti sanzionatori e tutela del soggetto segnalato

Samuel Bolis

Archivio Penale
© dell'autore 2026
Ricevuto: 07 September 2026 | Accettato: 28 October 2026 | Pubblicato: 30 October 2026


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Riassunto

​Il contributo esamina la disciplina della segnalazione di operazione sospetta (SOS) prevista dal d.lgs. 231/2007, evidenziando l’assenza nell’ordinamento interno di un apparato sanzionatorio dedicato alla segnalazione consapevolmente falsa o gravemente colposa, nonostante la sua espressa previsione nelle direttive unionali. L’analisi ricostruisce il fondamento europeo del canone di buona fede/mala fede, sancito dall’art. 23 della Direttiva (UE) 2019/1937 ed espressamente esteso alla materia antiriciclaggio, per poi verificarne la mancata trasposizione nell’ordinamento interno, nonostante il recepimento della Direttiva (UE) 2024/1640 (sesta direttiva antiriciclaggio) che tale fondamento direttamente richiama. Vengono esaminati i profili di non corretta trasposizione e di sproporzione per difetto rispetto al diritto dell’Unione, il problema di ragionevolezza ex art. 3 Cost., il rischio di uno stimolo strutturale da parte dell’ordinamento alla segnalazione difensiva indiscriminata e le conseguenze, sul piano fiscale, per il soggetto ingiustamente segnalato, anche alla luce della recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in tema di accesso ai dati bancari. Vengono altresì esaminati il deficit di sorveglianza istituzionale sulla banca dati SIVA e l’assenza, per il segnalato, di un diritto di accesso realmente cono- scitivo. Lo scritto si chiude con una proposta de iure condendo di adeguamento del d.lgs. 231/2007 al modello sanzionatorio del whistleblowing generale contemplato dal d.lgs. 24/2023.

The paper examines the discipline of suspicious transaction reporting (STR) under Legislative Decree 231/2007, highlighting the absence, within the domestic legal system, of a sanctioning apparatus dedi- cated to knowingly false or grossly negligent reporting, despite its express provision in EU directives. The analysis reconstructs the European basis of the good faith/bad faith standard, enshrined in Article 23 of Directive (EU) 2019/1937 and expressly extended to anti-money laundering matters, in order to then verify its failure to be transposed into domestic law, notwithstanding the transposition of Directive (EU) 2024/1640 (the Sixth Anti-Money Laundering Directive), which directly refers back to that same basis. The paper examines the profiles of incorrect transposition and of disproportionality by defect with respect to EU law, the issue of reasonableness under Article 3 of the Italian Constitution, the risk of a structural incentive toward indiscriminate defensive reporting, and the consequences – on the tax front – for the person wrongly reported, also in light of recent case law of the European Court of Human Rights on access to banking data. The paper also examines the deficit of institutional oversight over the SIVA database and the absence, for the reported subject, of a genuinely informative right of access. The paper closes with a de iure condendo proposal to align Legislative Decree 231/2007 with the sanctioning model of general whistleblowing set out in Legislative Decree 24/2023.


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