Pubblicato in: Giurisprudenza Costituzionale

Rescissione del giudicato - Informazione provvisoria, Cass., Sez. un, 17 luglio 2014, Burba

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Segnaliamo l'informazione provvisoria della recentissima questione decisa dalle Sezioni unite della Suprema Corte in tema di rescissione del giudicato.


Al quesito «se l'istituto della "rescissione del giudicato", previsto dall'art. 625-ter c.p.p. introdotto dall'art. 11, co. 5, l. 28 aprile 2014, n. 67, sia applicabile ai soggetti condannati in processi definiti con sentenza irrevocabile prima dell'entrata in vigore della legge indicata» il Massimo Collegio ha adottato una soluzione negativa.


Ha affermato, infatti, che «la richiesta di cui all'art. 625-ter c.p.p., che deve essere depositata nella cancelleria del giudice di merito la cui sentenza è stata posta in esecuzione con allegazione dei documenti a sostegno, e che è esaminata dalla Corte di cassazione secondo la procedura camerale di cui all'art. 611 c.p.p., si applica solo ai procedimenti nei quali sia stata dichiarata l'assenza dell'imputato a norma dell'art. 420-bis c.p.p., come modificato dalla legge n. 67 del 2014».


Per un commento all'ordinanza di rimessione alle Sezioni unite, v. G. RANALDI, La rescissione del giudicato alle Sezioni unite "anche al fine di prevenire possibili contrasti giurisprudenziali".