La legge n. 114 del 2024 reca "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare". La legge è entrata in vigore il 25 agosto 2024 ad eccezione delle disposizioni relative alla composizione collegiale del giudice per l'applicazione della custodia cautelare in carcere che entreranno invece in vigore tra due anni, il 25 agosto 2026.
Il provvedimento abroga il delitto di abuso d'ufficio, previsto dall'articolo 323 del codice penale, e modifica l'art. 346-bis c.p., che disciplina il reato di traffico di influenze illecite.
Sul piano processuale la legge:
- estende il divieto di acquisizione delle comunicazioni da parte dell'autorità giudiziaria anche ad ogni altra forma di comunicazione, diversa dalla corrispondenza, intercorsa tra l'imputato ed il proprio difensore e imponendo di interrompere immediatamente le operazioni di intercettazione, quando risulta che la conversazione o la comunicazione rientrano tra quelle vietate;
-introduce il divieto di pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni in tutti i casi in cui quest'ultimo non sia riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento; esclude il rilascio di copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori; introduce il divieto di riportare nei verbali di trascrizione delle intercettazioni espressioni che consentano di identificare soggetti diversi dalle parti; prevede infine l'obbligo per il PM di stralciare dai cd. brogliacci espressioni lesive della reputazione o riguardanti dati sensibili di soggetti diversi dalle parti;
-in tema di misure cautelari dispone l'obbligatorietà dell'interrogatorio preventivo, che deve essere documentato integralmente mediante riproduzione audiovisiva o fonografica, nonché la collegialità della decisione circa l'applicazione della custodia in carcere o di una misura di sicurezza detentiva nel corso delle indagini preliminari;
-limita il potere del pubblico ministero di proporre appello, escludendolo avverso le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2, c.p.p. (reati per i quali l'azione penale si esercita con citazione diretta davanti al tribunale in composizione monocratica, tra cui, a titolo di esempio, si citano violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio, oltraggio a un magistrato in udienza, falsa testimonianza, intralcio alla giustizia).
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