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Con la decisione in evidenza il Tribunale di Siena si è pronunciato in ordine all'elemento soggettivo previsto per il delitto di cui all'art. 508 c.p. (Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio).
Nello specifico, si è stabilito che, sebbene l'art. 508 c.p. lo enunci solo per l'arbitraria invasione ed occupazione di aziende, l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità sia fermo nel ritenere la necessità del dolo specifico di "impedire o di turbare il normale svolgimento del lavoro" anche nel reato di sabotaggio. Inoltre - ha aggiunto il Giudice territoriale - il carattere dell'esclusività desunto dall'espressione avverbiale "con il solo scopo di" previsto dall'art. 508, co. 1, c.p. non impedisce la sussistenza soggettiva del reato anche in presenza di altre finalità, purché concorrenti con lo scopo di turbamento del lavoro.