Pubblicato in: Dal Parlamento

Settimana parlamentare 7 - 11 luglio 2014

CAMERA DEI DEPUTATI


Assemblea


Commissioni


La II Commissione giustizia ha proseguito l'esame in sede referente del decreto-legge n. 92 del 2014, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile. Ai fini   dell'istruttoria legislativa la Commissione ha deliberato di svolgere alcune audizioni informali: sono stati ascoltati i rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati e dell'Unione Camere Penali Italiane. E' altresì proseguito l'esame, in sede emendativa, del disegno di legge n. 559, recante l'introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il reato di depistaggio.


La VI Commissione finanze, nel corso dell'esame di un disegno di legge in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale (Atto Camera 2247), è stato approvato un emendamento (1.010) che innova interamente la disciplina del reato di riciclaggio. L'articolo 648-bis, come riscritto, sanziona con la pena della reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 50.000 chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compie altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. E' prevista una diminuzione di pena ( reclusione da due a otto anni e multa da euro 2.000 a euro 25.000) se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto non colposo per il quale è stabilita la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni ovvero nel caso di ravvedimento operoso post-delictum.  La pena è, invece, aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di una professione ovvero di attività bancaria o finanziaria.


SENATO DELLA REPUBBLICA


Assemblea


Commissioni


La Commissione giustizia ha proseguito la discussione generale del disegno di legge n. 922, recante modifiche al codice penale e alla legge 1 aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto