Simboli proibiti e proibizioni simboliche: la natura polisemica del saluto romano
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Ricevuto: 11 October 2024
| Accettato: 06 January 2025
| Pubblicato: 09 January 2025
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Riassunto
L’articolo si propone di affrontare, anche dal punto di vista dogmatico, lo statuto penale dei rituali e delle simbologie fasciste, alla luce della recente sentenza delle Sezioni unite, per offrirne un quanto più possibile ordinato affresco e contribuire a demarcare il confine tra simboli proibiti e proibizioni simboliche. Precisamente, lo studio conduce un’analisi strutturale tra le fattispecie contenute nella “Legge Scelba” e nella “Legge Mancino” per individuare i punti critici della recente decisione del giudice di legittimità ed offrire una differente prospettiva più aderente al principio di legalità che, valorizzando il reale rapporto di specialità unilaterale sussistente tra le due disposizioni rilevanti, perviene all’affermazione del concorso di norme, in luogo del concorso di reati. Inoltre, il saggio prova ad esplicitare ed approfondire i criteri di accertamento del pericolo concreto tratteggiati dalla decisione della Cassazione, fornendo un elenco che possa fungere da ausilio al giudice di merito nella elaborazione del percorso decisionale e motivazionale sui casi di saluto romano e altri rituali fascisti. Il saggio infine, attraverso l’analisi dell’analoga disciplina tedesca contenuta nel § 86a StGB che punisce, a titolo di pericolo astratto, l’uso di simboli e rituali del nazionalsocialismo, giunge alla conclusione che l’unica forma di tutela dell’ordine costituzionale e democratico suscettibile di essere, allo stesso tempo, compatibile con l’assetto costituzionale e con il volto costituzionale del diritto penale risulta la tecnica d’incriminazione già tratteggiata dalla Corte costituzionale, ossia il ricorso al pericolo concreto, e senza che ciò comporti alcun serio rischio d’impunità.
The article proposes to address, also from a dogmatic point of view, the criminal statute of fascist rituals and symbols, in the light of the recent ruling of the Italian Supreme Court, to offer as orderly a framework as possible and to help demarcate the boundary between prohibited symbols and symbolic prohibitions. Specifically, the essay conducts a structural analysis between the cases contained in the “Scelba Law” and the “Mancino Law” to identify the critical points of the recent decision of the Supreme Court and to offer a different perspective more in keeping with the principle of legality that, enhancing the real relationship of unilateral specialty existing between the two relevant provisions, arrives at the affirmation of the concurrence of rules, instead of the concurrence of crimes. In addition, the essay attempts to explain and deepen the criteria of ascertainment of the concrete danger outlined by the decision of the Supreme Court, providing a list that can serve as an aid to the judge of merit in the elaboration of the decisional and motivational path on the cases of the Roman salute and other fascist rituals. Finally, the article, through the analysis of the analogous German discipline contained in § 86a StGB, which punishes, as an abstract danger, the use of symbols and rituals of National Socialism, concludes that the only form of protection of the constitutional and democratic order susceptible to be at the same time, compatible with the constitutional order and the constitutional face of criminal law is the incrimination technique already outlined by the Italian Constitutional Court, i.e. recourse to concrete danger, and without posing any serious risk of impunity.
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