Sospensione condizionale e trattamento coatto: la tenuta costituzionale dei percorsi di recupero nei reati di violenza di genere
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Ricevuto: 22 August 2026
| Accettato: 23 September 2026
| Pubblicato: 02 October 2026
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Riassunto
Il contributo analizza la tenuta costituzionale dell’art. 165, co. 5 c.p., che subordina in via automatica la concessione della sospensione condizionale della pena alla frequenza e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero per i condannati per delitti di violenza di genere. L’indagine dimostra come questa prescrizione obbligatoria introduca una presunzione assoluta di adeguatezza trattamentale, annullando la discrezionalità del giudicante e determinando una probabile lesione degli artt. 3, 13, 27, co. 3 e 32, co. 2, 11 e 117 Cost., in relazione all’art. 49 § 3 C.D.F.D.U.E. In particolare, la misura – assumendo indole sostanzialmente punitiva e performativo-personale – trasforma l’istituto sospensivo in una forma surrettizia di probation de-garantito, generando al contempo un’ingiustificata discriminazione socio-economica nell’accesso allo status libertatis. Il vulnus sistemico risulta particolarmente manifesto nei reati di maggiore gravità astratta, laddove la «cascata mitigatrice» presuppone già un positivo vaglio giurisdizionale sulla resipiscenza del reo e sull’assenza di pericolosità residua. Rilevata la non dirimente portata degli obblighi sovranazionali (Convenzione di Istanbul e art. 8 C.E.D.U.), il lavoro prospetta la formulazione di un’eccezione di illegittimità costituzionale intesa a sostituire l’imposizione ope legis con la valutazione discrezionale del giudice.
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