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Sospensione condizionale e trattamento coatto: la tenuta costituzionale dei percorsi di recupero nei reati di violenza di genere

Gaetano Stea

Archivio Penale
© dell'autore 2026
Ricevuto: 22 August 2026 | Accettato: 23 September 2026 | Pubblicato: 02 October 2026


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Riassunto

​Il contributo analizza la tenuta costituzionale dell’art. 165, co. 5 c.p., che subordina in via automatica la concessione della sospensione condizionale della pena alla frequenza e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero per i condannati per delitti di violenza di genere. L’indagine dimostra come questa prescrizione obbligatoria introduca una presunzione assoluta di adeguatezza trattamentale, annullando la discrezionalità del giudicante e determinando una probabile lesione degli artt. 3, 13, 27, co. 3 e 32, co. 2, 11 e 117 Cost., in relazione all’art. 49 § 3 C.D.F.D.U.E. In particolare, la misura – assumendo indole sostanzialmente punitiva e performativo-personale – trasforma l’istituto sospensivo in una forma surrettizia di probation de-garantito, generando al contempo un’ingiustificata discriminazione socio-economica nell’accesso allo status libertatis. Il vulnus sistemico risulta particolarmente manifesto nei reati di maggiore gravità astratta, laddove la «cascata mitigatrice» presuppone già un positivo vaglio giurisdizionale sulla resipiscenza del reo e sull’assenza di pericolosità residua. Rilevata la non dirimente portata degli obblighi sovranazionali (Convenzione di Istanbul e art. 8 C.E.D.U.), il lavoro prospetta la formulazione di un’eccezione di illegittimità costituzionale intesa a sostituire l’imposizione ope legis con la valutazione discrezionale del giudice.


This article examines the constitutional validity of Article 165(5) of the Italian Criminal Code, which au- tomatically conditions suspended sentences for gender-based upon participation in specific rehabilita- tion programs. The study demonstrates how this statutory automatism introduces an irrebuttable pre- sumption of rehabilitative suitability, suppressing judicial discretion and breaching Articles 3, 13, 27(3) and 32 (2), 11 and 117 of the Italian Constitution, in relation to the article 49 (3) CFR. In particular, by assuming a substantially punitive and "performative-personal" nature, the measure transforms suspended sentences into an under-guaranteed form of probation, while creating socio-economic barriers in accessing non-custodial relief. This systemic flaw is most evident in severe offenses, where the "mitigating cas- cade" already presupposes a favorable judicial prognosis regarding the offender’s reform. Having ana- lyzed the European legal framework (Istanbul Convention and Article 8 ECHR), the paper proposes a constitutional challenge aimed at replacing statutory automatism with judicial discretion, restoring the individualized nature of criminal justice.


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