La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, co. 1, lett. a), d. lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’art. 1, co. 63, l. 6 novembre 2012, n. 190), sollevata, in riferimento agli artt. 1, co. 2, 2, 3, 48 e 51, co. 1, Cost., dal Tribunale ordinario di Lecce e ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 11, co. 1, lett. a), d. lgs. n. 235 del 2012, sollevata in via subordinata, in riferimento agli artt. 1, co. 2, 2, 3, 48 e 51, co. 1, Cost., dallo stesso Tribunale di Lecce.