Con la sentenza n. 278 del 2020, depositata il 23 dicembre 2020, la Corte costituzionale ha dichiarato in parte non fondate e in parte inammissibili le questioni sollevate dai Tribunali di Siena, di Spoleto e di Roma sull’applicabilità della sospensione del termine di prescrizione anche ai processi per reati commessi prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, per il periodo 9 marzo-11 maggio 2020. In particolare, la Consulta ha dichiarato la non fondatezza delle questioni poste in riferimento al principio di legalità di cui all’articolo 25, co. 2, Cost., mentre è stata dichiarata l’inammissibilità con riferimento ai parametri europei richiamati dall’articolo 117, co. 1, Cost.
Riportiamo il dispositivo della sentenza, con il quale la Corte ha dichiarato:
1) inammissibili gli interventi di N. S., G. T., C. S. ed E. S., nei giudizi aventi ad oggetto le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale ordinario di Siena;
2) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 83, co. 4, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella L. 24 aprile 2020, n. 27, sollevate, in riferimento all’art. 25, co. 2, Cost., dal Tribunale ordinario di Siena;
3) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 83, co. 4, d.l. n. 18 del 2020, convertito in legge, e dell’art. 36, co. 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali), convertito, con modificazioni, nella L. 5 giugno 2020, n. 40, sollevate, in riferimento all’art. 25, co. 2, Cost., dai Tribunali ordinari di Roma e di Spoleto;
4) inammissibile la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 83, co. 4, d.l. n. 18 del 2020, come convertito, e dell’art. 36, co. 1, d.l. n. 23 del 2020, come convertito, sollevata – in riferimento all’art. 117, co. 1, Cost., in relazione all’art. 7 CEDU – dal Tribunale ordinario di Spoleto;
5) inammissibile la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 83, co. 4, d.l. n. 18 del 2020, come convertito, e dell’art. 36, co. 1, d.l. n. 23 del 2020, come convertito, sollevata – in riferimento all’art. 117, co. 1, Cost., in relazione all’art. 7 CEDU e all’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE) – dal Tribunale ordinario di Roma.