Fonte immagine: www.flpdifesa.it
La Corte costituzionale ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale poichè per lo ius superveniens è quest'ultimo a dover valutare la rilevanza della questione di l'illegittimità costituzionale dell’art. 71, co. 1, c.p.p., sollevata, nella parte in cui – «Quando c’è una situazione di incapacità processuale, permanente ed irreversibile per l’assenza di prospettive di guarigione o di significativa attenuazione dell’infermità mentale, di un imputato sottoposto a misura di sicurezza provvisoria detentiva» – «non consente al giudice di celebrare il processo e di definirlo con una sentenza, ivi compresa quella di assoluzione per non imputabilità ed applicazione di misure di sicurezza, allorché l’imputato sia rappresentato da un curatore speciale, cioè [da] un soggetto che surroga le capacità dell’infermo di mente perché in grado di tutelarne in concreto gli interessi».