Pubblicato in: Giurisprudenza Costituzionale

Sproporzione di pena per fatti di non lieve entità in materia di droghe pesanti – Corte cost., n. 40 del 2019

Daniele Piva

Corte cost

Con sentenza n. 40 del 23 gennaio 2019, in accoglimento della questione sollevata dalla Corte d’Appello di Trieste per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Cost., la Corte ha dichiarato illegittimo il minimo edittale (reclusione di otto anni) previsto per il delitto di cui all’art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990che incrimina i fatti di non lieve entità aventi a oggetto le cosiddette droghe pesanti, sostituendolo con quello, più mite, di sei anni.
Preliminarmente, sulla scia di quanto già fatto nelle sentenze 40/2019, 233/2018, 222/2018 e 236/206, la Corte ritiene di poter ridefinire così i limiti minimi edittali pur in assenza di un’opzione costituzionalmente obbligata, dando seguito al monito già lanciato al legislatore con la sentenza 179/2017.
Nel contempo, ritenuta inammissibile la questione prospettata rispetto all’art. 25 cpv. Cost. in quanto porre in discussione oggi la dichiarazione di incostituzionalità già pronunciata con la sentenza 32/2014 - la cui efficacia in malam partem va peraltro ammessa, secondo un indirizzo ormai costante (sent. 394 del 2006, 20 del 2010, 32 e 5 del 2014, 236 e 143 del 2018), in quanto derivante nondall’introduzione di nuove norme o dalla manipolazione di norme esistenti ma solo dalla rimozione di quelle costituzionalmente illegittime - costituirebbe un “improprio tentativo di impugnazione”in violazione dell’art. 137, comma 3, Cost., la Corte, superando precedenti diverse pronunce di inammissibilità (ord. 184/2017 e sent. 179/2017, 148/2016 e 23/2016), ritiene il suo intervento ormai non più procrastinabile a fronte dell’esigenza di assicurare la tutela dei diritti fondamentali nell’inerzia del legislatore.
Nel merito, ritenuto chel’ampiezza del divario sanzionatorio tra il primo e il quinto comma dell’art. 73 D.P.R. 309/1990 condiziona inevitabilmente la valutazione complessiva che il giudice di merito deve compiere al fine di accertare la lieve entità del fatto con violazione degli artt. 3 e 27 Cost., la Corte desume dalle previsioni già rinvenibili nell’ordinamento una conferma dell’adeguatezza rispetto ai fatti di confine della pena minima di anni 6 di reclusione, in quanto pena minima per i fatti non lievi e massima per i fatti di lieve entità concernenti le cd. droghe pesanti già stabilita dalla legge Fini-Giovanardi (norma richiamata a livello sistematico ancorché dichiarata illegittima) e attualmente in vigore, sempre come pena minima, per i fatti di non lieve entità aventi ad oggetto le c.d. droghe leggere e, come pena massima, per i fatti di lieve entità concernenti le c.d. droghe pesanti. Ferma restando la possibilità del legislatore di riconsiderare in futuro i quadri sanzionatori previsti in materia di stupefacenti, purché nel rispetto del principio di proporzionalità (come previsto anche all’art. 49 CDFUE), la Corte interviene pertanto con una pronuncia destinata a produrre effetti anche sul giudicato in corso di esecuzione mediante incidenti appositamente attivati (Daniele Piva).