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Stato democratico, leggi retroattive e prevenzione

Vincenzo Nico D'Ascola

Archivio Penale
© dell'autore 2020
Ricevuto: 10 December 2020 | Accettato: 16 December 2020 | Pubblicato: 17 December 2020


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Riassunto

L’art. 11 delle preleggi stabilisce che il divieto di retroattività è caratteristica di ogni legge. Tuttavia, per le misure di prevenzione le Sezioni Unite della Corte di cassazione e la stessa Corte costituzionale, traendo spunto dalla pretesa retroattività delle misure di sicurezza nonché dalla ritenuta estraneità delle misure di prevenzione al diritto penale, ne affermano l’applicazione retroattiva.

Il percorso argomentativo non sembra esente da critiche fondate, anche sul piano costituzionale. Né può tacersi che l’applicazione retroattiva delle misure di prevenzione conferisce loro un profilo marcatamente punitivo, quindi conflittuale con le finalità preventive loro assegnate. 


Democratic State, retroactive laws and prevention  


Art. 11 of the pre-laws establisches that the prohibition of retroactivity is characteristic of every law. However, for preventive measures, United Sections of the Court of Cassation and the Constitutional Court, drawing inspiration from the alleged retroactivity of the security measures as well as the deemed extraneousness of preventive measures to criminal law, affirm their retroactive application.  

The argumentative path does not seem free from well-founded criticisms, even on the constitutional level. Nor can it be denied that retroactive application of prevention measures gives them a markedly punitive profile, therefore conflicting with their preventive purposes. 


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