Sui rapporti tra compartecipazione attiva all’associazione mafiosa, favoreggiamento personale e concorso esterno in associazione mafiosa: tra prassi applicativa e diritto vivente
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Ricevuto: 30 April 2021
| Accettato: 10 May 2021
| Pubblicato: 13 May 2021
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Riassunto
La differenza tra associazione mafiosa e favoreggiamento personale consiste nell’atteggiamento posto dal soggetto nei riguardi dell’associazione, e ciò viene valutato in considerazione dell’elemento soggettivo, con riferimento anche ad una valutazione ex post della condotta del reo, per cui il soggetto interagendo in maniera organica e sistematica, consapevolmente, con gli associati, al fine di depistare le indagini di polizia, volte a reprimere l’attività dell’associazione o a perseguire i relativi membri, risponde del reato associativo in quanto la propria condotta, valutata successivamente alla sua attuazione, può dirsi concreta per consolidare, rafforzare ed incrementare la potenza criminale del sodalizio.
Si configura la fattispecie di favoreggiamento personale nelle ipotesi in cui il soggetto, disinteressandosi dal perseguire qualsiasi interesse criminale, e non partecipando all’attiva delittuosa dell’ente, aiuta in maniera sporadica ed occasionale un consociato, resosi autore di reati rientranti o meno nell’attività prestabilita dal vincolo associativo, ad eludere le operazioni investigative e di ricerca dell’Autorità di polizia.
On the relations between active participation in mafia association, personal assistance and external participation in mafia: applicative practice and judgment law.
The difference between mafia association and personal assistance consists in the attitude placed by the subject towards the association, and this is assessed in consideration of the subjective element, with reference also to an ex post evaluation of the conduct of the offender, whereby the subject interacting in an organic and systematic manner consciously, with the associates, in order to divert the police investigations aimed at repressing the activity of the association or at prosecuting its members, responds to the crime of association insofar as its conduct, evaluated ex post, can be said to be concrete in order to consolidate, strengthen and increase the criminal power of the association.
The case of personal aiding and abetting is configured in the hypothesis in which the subject, disinterested in pursuing any criminal interest, and not participating in the active criminal activity of the entity, sporadically and occasionally helps a fellow member, who has committed crimes that may or may not be part of the activity established by the associative bond, to elude the investigative and research operations of the police authorities.
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