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Sulla non cedibilità della unità di ordine della magistratura

Fabiana Falato

Archivio Penale
© dell'autore 2021
Ricevuto: 01 July 2021 | Accettato: 16 July 2021 | Pubblicato: 21 July 2021


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Riassunto

Nei recenti forum sul tema della riforma dell’ordinamento giudiziario si è palesato un orientamento che lascia trasparire lo scopo di realizzare un assetto del pubblico ministero consono al bisogno di terzietà del giudice. L’opinione muove dalla convinzione che il richiamo alla terzietà abbia natura ordinamentale e, perciò, sia rivolta a definire la diversità di ordine tra giudice e pubblico ministero. Siamo convinti del contrario: se nel processo si creano prassi devianti, è alle regole per l’esercizio della giurisdizione – ed eventualmente al loro recupero – che bisogna fare attenzione, non al versante ordinamentale.


 On the non-transferability of the unit of order of the judiciary


In recent forum on the reform of the judiciary, an orientation has emerged that reveals the purpose of creating a structure of the public prosecutor in keeping with the need for impartiality of the judge. The opinion is based on the conviction that the reference to third parties has an ordinal nature and, therefore, is aimed at defining the diversity of order between judge and prosecutor. We are convinced of the opposite: if deviant practices are created in the process, it is the rules for the exercise of jurisdiction - and possibly their recovery - that we must pay attention to, not the legal side.


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