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Testo coordinato del D.L. "Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate" c.d. Terra dei fuochi

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Fonte immagine: www.difesa.it


Fra le norme di rilievo del decreto-legge in esame si segnala l’articolo 3, il quale affronta sul piano sanzionatorio la grave situazione dei roghi illeciti nella cd. terra dei fuochi (la nota porzione di territorio campano compreso tra le province di Napoli e Caserta) attraverso l’introduzione nel decreto legislativo n. 152 del 2006 (recante norme in materia ambientale, cd. Codice ambientale) di una specifica figura di reato - relativa alla “combustione illecita di rifiuti” - attualmente assente dall’ordinamento.


Il comma 1 del nuovo articolo 256-bis introduce, in particolare, nel Codice dell’ambiente la combustione illecita di rifiuti, reato doloso comune (a differenza dello smaltimento illecito, può essere commesso “da chiunque”) il cui elemento materiale consiste nell’appiccare il fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate.


La pena prevista per i roghi illeciti è la reclusione da 2 a 5 anni; la stessa pena è applicabile anche al reato preparatorio ovvero all’abbandono illecito di rifiuti (art. 255, comma 1, del Codice) ove finalizzato alla loro combustione illecita. Stante il limite massimo di pena, per il reato di cui all’articolo 256-bis è quindi ammessa, ai sensi dell’articolo 280 del codice di procedura penale la custodia cautelare in carcere.


L’articolo 256-bis prevede tre circostanze aggravanti.


Se la combustione illecita:



  • riguarda rifiuti pericolosi; la pena è la reclusione da tre a sei anni (comma 1);

  • avviene nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata la pena è aumentata di un terzo (comma 3);

  • è commessa in territori che, al momento del reato e comunque nei 5 anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge n. 225 del 1992, la pena è aumentata (comma 4); non essendo determinata l’entità dell’aumento, questo può arrivare fino ad un terzo.


Il comma 5 dell’articolo 256-bis prevede, inoltre:



  • analogamente a quanto avviene in relazione al traffico illecito di rifiuti (di cui all’articolo 259 del decreto legislativo n. 152 del 2006), la confisca dei mezzi di trasporto utilizzati “per la commissione dei delitti di cui al comma 1” ovvero per la combustione illecita di rifiuti abbandonati e di rifiuti pericolosi; esclude la confisca la circostanza che il mezzo appartenga a persona estranea al reato che dimostri la sua buona fede.

  • la confisca dei terreni sui quali sono stati bruciati i rifiuti, se di proprietà dell’autore o compartecipe dei roghi illeciti; restano fermi a carico dell’autore del reato gli obblighi di bonifica ambientale e ripristino dello stato dei luoghi.


Il comma 6 dell’articolo 256-bis prevede infine che - se ad essere bruciati illecitamente sono rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, come giardini, parchi e aree cimiteriali - si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 255 del Codice dell’Ambiente per l’abbandono di rifiuti (sanzione da 300 euro a 3.000 euro).


Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati sono state apportate alcune modifiche alla formulazione del nuovo articolo 256-bis introdotto dal comma 1 dell'articolo in commento. In particolare è stata prevista la sussistenza del delitto di combustione illecita di rifiuti di cui all'articolo citato se è appiccato il fuoco a rifiuti depositati in maniera incontrollata in qualsiasi tipo di area (sopprimendo il riferimento alle sole aree non autorizzate) ed è stato stabilito per chi commette il reato di combustione illecita di rifiuti, l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi o del pagamento delle spese relative alla bonifica. Le sanzioni previste dal comma 1 del citato articolo 256-bis sono state estese anche alle condotte di reato di cui agli articoli 256 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) e 259 (traffico illecito di rifiuti) del medesimo Codice dell’Ambiente, ove finalizzate alla successiva combustione illecita dei rifiuti. E' stata poi apportata una modifica di coordinamento ai commi 3 e 4 del predetto articolo 256-bis sostituendo le parole "delitti" e "fatti" rispettivamente con le parole "delitto" e "fatto". E' stato inoltre modificato il comma 3 dell'articolo 256-bis prevedendo una responsabilità per omessa vigilanza (sugli autori del reato) a carico del titolare dell'impresa o del responsabile dell'attività illecita organizzata. A tali soggetti si applicano altresì sanzioni amministrative interdittive (interdizione dell'esercizio dell'attività,sospensione o revoca delle autorizzazioni, divieto di contrattazione con la P.A,, esclusioni e revoca da finanziamenti, sussidi, ecc.). La Camera è inoltre intervenuta sul comma 4 del nuovo articolo 256-bis prevedendo un aumento di pena di un terzo (e non fino ad un terzo come nel testo originario del decreto legge) per l'ipotesi in cui il fatto sia commesso in territori già oggetto di dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti, nonché sul comma 5 ridisciplinando l'obbligo di confisca dei mezzi di trasporto dei rifiuti oggetto dei roghi illeciti. Ancora con riferimento al comma 5 si è sostituita la locuzione “compartecipe del reato” con quella di “concorrente nel reato".


Il testo non ha subito invece nessuna modifica presso il Senato della Repubblica.