Torreggiani e rimedi “compensativi”: prospettive de iure condendo
Archivio Penale
pp. 584-606
DOI 10.12871/978886741317112
| © Pisa University Press 2016
Pubblicato: 20 August 2014
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Riassunto
Dopo aver constatato l’elevato numero di ricorsi pendenti dinanzi alla Corte EDU determinati dalle medesime ragioni, la Corte di Strasburgo, con la sentenza Torreggiani, ha evidenziato come «il sovraffollamento carcerario in Italia ha assunto le dimensioni di un fenomeno strutturale e non riguarda esclusivamente il caso particolare dei ricorrenti». Su tali basi i giudici sovranazionali chiedono all’Italia di adottare rimedi interni sia “preventivi” che “compensativi” idonei a tutelare i diritti sanciti nell’art. 3 CEDU fornendo soddisfazione adeguata nei casi di sovraffollamento carcerario. La predisposizione di rimedi esclusivamente preventivi, infatti, non sarebbe adeguata a rimediare quella situazione in cui la persona detenuta ha già “sopportato” per un certo periodo trattamenti inumani e degradanti. Ne consegue che lo Stato convenuto deve porre in essere rimedi in grado di “riparare” quelle violazioni che si sono già realizzate.
Sommario
1. La condanna dell’Italia per violazione dell’art. 3 CEDU. - 2. Dalla sentenza Torreggiani una chiara indicazione di tutela dei diritti dei detenuti. - 3. Rimedi preventivi e compensativi: quale priorità? - 4. I rimedi compensativi nella giurisprudenza della Corte europea. - 5. I rimedi compensativi interni: il risarcimento del danno al detenuto. - 6. Segue: Giurisdizione civile e profili riformatori. - 7. Equo indennizzo. - 8. Congrua riduzione della pena detentiva. - 9. Le soluzioni da realizzare. - 10. Le soluzioni “realizzate”: il recente d.l. 26 giugno 2014, n. 92.Percorso di valutazione
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