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Traffico di influenze: il perimetro applicativo della mediazione onerosa al vaglio della Suprema Corte

Francesco Giacchi

Archivio Penale
© dell'autore 2022
Ricevuto: 02 May 2022 | Accettato: 10 May 2022 | Pubblicato: 12 May 2022


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Riassunto

A distanza di pochi mesi da un precedente conforme, la Corte di cassazione torna sulla fattispecie di cui all’art. 346-bis c.p., nel tentativo di definirne il perimetro applicativo. La pronuncia si concentra sull’ipotesi di traffico di influenze illecite in cui il prezzo del reato è corrisposto esclusivamente al mediatore affinché intervenga presso il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio al fine di condizionare le scelte della Pubblica Amministrazione in favore del committente. La norma incriminatrice dettata dall’art. 346-bis c.p., nel prevedere il carattere “illecito” della mediazione, in assenza di una normativa dell’attività di lobbying, si rivela tuttavia incompleta e rischia di porsi in contrasto con lo stesso principio di determinatezza. Per superare il problema, la Suprema Corte, nella decisione in commento, considera penalmente rilevante la sola mediazione onerosa finalizzata alla commissione di un reato, individuando alcuni indicatori sintomatici dell’illiceità della mediazione. 


Influence pedding: the definition of scope of application according to the Supreme Court


A new decision of the Italian Court of Cassation on the crime of influence pedding. In the absence of legislation on the lobbying activities, according to the Supreme Court only mediation aimed at committing a crime is punishable.


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