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Traffico di influenze illecite e millantato credito nel senso della continuità? Alcune osservazioni critiche

Ilaria Merenda

Archivio Penale pp. 646-657
DOI 10.12871/978886741577917 | © Pisa University Press 2016
Pubblicato: 30 August 2015


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Riassunto

L’Autrice analizza la fattispecie criminosa di traffico di influenze illecite introdotta all’art. 346-bis con la l. 6 novembre 2012, n. 190, che si è affiancata a quella del millantato credito. Descrivendo il rapporto intercorrente tra le due fattispecie, al fine di tracciarne l’effettiva portata normativa e ricostruendo le linee interpretative prevalenti, l’Autrice individua il punto di differenziazione maggiore tra le due discipline nell’imprescindibile componente ingannatoria che caratterizza il millantato credito. Emerge che l’intenzione del legislatore del 2012, in linea con gli obblighi internazionali assunti, è stata quella di consentire la doppia punibilità sia di chi riceve il vantaggio – che da vittima diviene correo – sia del soggetto che lo dà. Successivamente, l’Autrice si focalizza sulle incertezze interpretative e sulle incoerenze applicative che la nuova norma all’art. 346-bis comporta, soffermandosi sulle criticità da essa discendenti e attinenti ai profili di diritto intertemporale.


Sommario

1. Premessa. - 2. Orientamenti giurisprudenziali e rispetto della tipicità legale. L’ambito applicativo del “vecchio” millantato credito. - 3. Il traffico di influenze illecite: incertezze e incoerenze della nuova disciplina. - 4. Profili successori. La rilevanza della plurisoggettività normativa.

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