La Cassazione, dopo aver rilevato che con il reato previsto dall’art. 734-bis c.p. il legislatore ha affermato un vero e proprio diritto all’anonimato per le vittime di atti di violenza sessuale, ha escluso che la condotta di chi divulghi, senza il consenso dell’interessato, le generalità o le immagini di persone offese da uno dei delitti indicati dalla norma possa essere scriminata dall’esercizio del diritto di cronaca.