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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 666, co. 3, 667, co. 4, e 676 c.p.p., per violazione dell'art. 117, co. 1, Cost. in riferimento all'art. 6, § 1, CEDU, e dell'art. 111, co. 1, Cost., nella parte in cui tali disposizioni non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento di opposizione contro l’ordinanza in materia di applicazione della confisca si svolga, davanti al giudice dell’esecuzione, nelle forme dell’udienza pubblica.
Nel procedimento in questione, la «posta in gioco» può risultare – secondo la Consulta – assai elevata, come attesta eloquentemente il caso oggetto del giudizio a quo, attinente alla confisca di un bene (una statua in bronzo attribuibile allo scultore greco Lisippo, rinvenuta in mare) di altissimo valore artistico ed archeologico e, dunque, anche economico.
Sul solco delle sentenze n. 93 del 2010 (misure di prevenzione), n. 135 del 2014 (misure di sicurezza) e, da ultimo, n. 97 del 2015 (procedimento di sorveglianza), la Corte costituzionale prosegue nel rimuovere le numerose incompatibilità della normativa italiana con la garanzia della pubblicità dei procedimenti giudiziari.
A. C.