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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 666, co. 3, e 678, co. 1, c.p.p., per violazione dell'art. 117, co. 1, Cost. in riferimento all'art. 6, § 1, CEDU, e dell'art. 111, co. 1, Cost., nella parte in cui tali disposizioni non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento davanti al tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza si svolga nelle forme dell’udienza pubblica.
Gli argomenti utilizzati in questa decisione si pongono sul solco di quanto già affermato nelle sentenze n. 93 del 2010 e n. 135 del 2014, con le quali la Consulta aveva dichiarato costituzionalmente illegittime le disposizioni concernenti, rispettivamente, il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione e quello relativo all'applicazione delle misure di sicurezza, nella parte in cui queste disposizioni non consentivano che le stesse procedure si svolgessero nelle forme della pubblica udienza, quanto ai gradi di merito.