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Un rapporto «funzionale» da recuperare: il ricorso all'estradizione «dall'estero» per la certezza della esecuzione della pena

Luigi Kalb

Archivio Penale pp. 737-745
DOI 10.12871/97888331801372 | @ Pisa University Press 2017
Ricevuto: 18 December 2017 | Accettato: 19 December 2017 | Pubblicato: 19 December 2017


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Riassunto

La vicenda giudiziaria riguardante il caso Battisti costituisce un’occasione da non perdere per riflettere sulla tenuta della disciplina interna in materia di estradizione «dall'estero». Secondo l'art. 720, co. 4, c.p.p. spetta al rappresentante dell'esecutivo decidere in ordine all'accettazione delle condizioni eventualmente poste dallo Stato estero per concedere l'estradizione, purché non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. Accogliere eventuali condizioni, volte a modificare il quantum sanzionatorio, rappresentato dall'ergastolo inflitto con la sentenza passata in giudicato, pone ragionevoli interrogativi in ordine tanto all'eventuale contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento, quanto al meccanismo normativo da attivare per modificare il titolo esecutivo. Precludere tale potere finirebbe, al contempo, per neutralizzare a priori la consegna della persona condannata che si trova in territorio estero e con essa uno degli obiettivi funzionali all'attivazione dello strumento di cooperazione giudiziaria. Se si vuole recuperare la certezza dell'esecuzione della pena nei confronti del condannato all'ergastolo per delitti di criminalità organizzata e di terrorismo, sottrattosi alla legge italiana mediante trasferimento all'estero, è tempo per ipotizzare la neutralizzazione di quanto disposto dall'art. 4-bis ord. penit. in occasione della domanda di estradizione dall'estero determinante l'accettazione di condizioni per la consegna della persona riguardanti l'entità della sanzione detentiva da espiare.

 

The judicial proceedings concerning the Battisti case offers an extremely important  opportunity to make a reflection on the domestic rules governing extradition "from abroad". According to art. 720, paragraph 4, of the Italian code of criminal procedure it is up to the representative of the Executive to decide on the acceptance of any conditions imposed by the foreign State to grant extradition, provided they do not conflict with the fundamental principles of the Italian legal system. Accepting any conditions aimed at modifying the penalty, consisting in a life sentence inflicted with a final decision, raises questions as to both the possible contrast with the fundamental principles of our system and the normative mechanism to be activated in order to modify the enforceable decision. Precluding this power would imply the a priori neutralization of both the surrender of the sentenced person who is abroad and, at the same time, of the functional purpose of the judicial cooperation mechanism. To guarantee the certainty of the execution of the sentence against the person sentenced to life imprisonment for organized crime and terrorism, who has fled abroad to escape application of the Italian law, the time is ripe to hypothesize the neutralization of the provisions of art. 4-bis of the penitentiary rules on the occasion of the request for extradition from abroad, determining the acceptance of conditions for the surrender of the person which concern the entity of the custodial penalty to be served.

 


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