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Una nuova stagione del c.d. carcere duro nel prisma delle tecniche decisorie della Consulta? I diritti fondamentali tra “piccoli gesti di vita quotidiana”, auspici e perplessità

Giovanni Caruso

Archivio Penale
© dell'autore 2024
Ricevuto: 19 March 2024 | Accettato: 24 April 2024 | Pubblicato: 26 April 2024


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Riassunto

​Lo scritto propone una riflessione sulla giurisprudenza costituzionale e di legittimità in materia di c.d. “carcere duro”, movendo dalle recenti decisioni, rispettivamente n. 105/2023 della Corte costituzionale e n. 196/2024 della Corte di cassazione, con le quali è stata esclusa la necessità che i colloqui tra detenuti sottoposti a regime “differenziato” ex art. 41-bis con figli e abiatici ultra-dodicenni avvenga con vetro isofonico a tutta altezza al fine di impedire il passaggio di oggetti. Le due pronunce si pongono in tensione sia con il tenore della littera legis, sia con la consolidata interpretazione giurisprudenziale dell’art. 41-bis, co. 2-quater lett. b) O.P. (la prima, la littera legis, che testualmente dispone che i colloqui si svolgano «in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti»; la seconda, integratrice del c.d. diritto vivente, secondo cui “per locali attrezzati” si sarebbero dovuti intendere solo quelli muniti di vetro divisorio a tutta altezza). La riflessione condotta su tale dispositivo di sicurezza consente all’Autore di misurarsi con l’enucleazione di almeno tre stagioni del c.d. “carcere duro”, ove riguardate dalla prospettiva delle tecniche decisorie seguite dalla Consulta per assicurarne la compatibilità costituzionale. Allo scopo, lo scritto si sofferma sulla rilevanza pratica dell’opzione tecnico-decisoria della sentenza interpretativa di rigetto, esprimendo al contempo auspici e perplessità in ordine all’idoneità dell’intervento costituzionale a scongiurare la persistenza o il riaffiorare di prassi interpretative elusive, tanto da parte del giudice ordinario, quanto da parte dell’amministrazione penitenziaria.

This contribution proposes a reflection on the constitutional and legitimacy decisions regarding so-called ‘carcere duro’, starting from recent decisions, respectively n. 105/2023 and n. 196/2024, which excluded the need for interviews between prisoners subjected to a ‘different’ regime pursuant to the so-called art. 41-bis with children aged over twelve to take place with full-height soundproof glass in order to prevent the passage of objects. The decisions run counter to the tenor of the ‘littera legis’, as well as the consolidated case law interpretation of the art. 41-bis, co. 2-quater lett. b) O.P. (the first one, which verbatim provides that the interviews take place “in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti”; the second one identifying “locali attrezzati” with rooms equipped with full-height soundproof glass). The reflection conducted on this safety device allows the Author to measure himself with the enucleation of at least three seasons of the so-called ‘carcere duro’, when considered from the perspective of the decision-making techniques followed by the Constitutional Court to ensure its constitutional compatibility. For this purpose, the paper focuses on the practical relevance of the decision-making option for the interpretative rejection decision, highlighting the reasons for hopes and perplexity regarding the suitability of the constitutional intervention to avoid the persistence or re-emergence of elusive interpretative practices, both on the part of the judge and on the part of the penitentiary administration.


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