Violenza sessuale, consenso, sua mancanza e dissenso: formule diverse per una medesima tutela?
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Ricevuto: 07 May 2026
| Accettato: 11 June 2026
| Pubblicato: 15 June 2026
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Riassunto
La centralità sociale, mediatica e politica del delitto di violenza sessuale emerge anche con riferimento alle tensioni interpretative giurisprudenziali e di riforma che si addensano su tale delitto che, anche a seguito della Convenzione di Istanbul, di recente è stato oggetto di modifica in diversi Paesi, come la Germania, la Svezia, la Spagna – in cui la questione ha assunto particolare risalto, se pur forse più appa- rente che effettivo, specie a seguito della rapida “controriforma” –, e, da ultimo, la Francia. L’iter di riforma in Italia, invece, allo stato pare incagliato, e comunque in bilico tra due diverse formulazioni, che entrambe consentirebbero un’ampia tutela del bene giuridico in questione, ma non possono rite- nersi equivalenti in relazione al rispetto delle garanzie classiche del diritto penale.
The social, media, and political centrality of the crime of sexual violence also emerges in the context of the interpretative and reform tensions surrounding this crime, which, partly as a result of the Istanbul Convention, has recently been subject to amendments in several countries, including Germany, Sweden, Spain – where the issue has assumed particular prominence, though perhaps more apparent than actual, especially following the rapid “counter-reform” – and, most recently, France. The reform process in Italy, however, currently appears to be stalled, and in any case teetering between two different formulations, both of which would afford broad protection of the legal right in question, but cannot be considered equivalent in terms of respect for the traditional guarantees of criminal law.
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