Giudizio della Corte:
Gli articoli 3 e 4 nonché l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, letti alla luce degli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
devono essere interpretati nel senso che:
«essi non ostano ad una normativa nazionale che vieta al giudice del merito statuente in materia penale di rilevare d’ufficio, ai fini dell’annullamento del procedimento, la violazione dell’obbligo a carico delle autorità competenti, ai sensi degli articoli 3 e 4 de4lla suddetta Direttiva, di informare prontamente le persone indagate o imputate del loro diritto di restare in silenzio, quando a tali soggetti ultimi non è stata preclusa la possibilità concreta ed effettiva di accedere a un avvocato conformemente all'articolo 3 della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari, se necessario ricorrendo all’assistenza legale alle condizioni previste dalla direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016, sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell’ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell’ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo, e che esse abbiano avuto, così come, eventualmente, il loro avvocato, il diritto di accedere al loro fascicolo e di far valere tale violazione entro un termine ragionevole, ai sensi del menzionato articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2012/13».
Questione pregiudiziale: «Se gli articoli 3 (Diritto all’informazione sui diritti) e 4 (Comunicazione dei diritti al momento dell’arresto) della [direttiva 2012/13], l’articolo 7 (Diritto al silenzio) della [direttiva 2016/343], in combinato disposto con l’articolo 48 (Presunzione di innocenza e diritti della difesa) della [Carta], debbano essere interpretati nel senso che essi ostano al divieto imposto al giudice nazionale di rilevare d’ufficio una violazione dei diritti della difesa garantiti dalle direttive menzionate, e più in particolare al fatto che gli sia vietato rilevare d’ufficio, ai fini dell’annullamento del procedimento, la mancata comunicazione del diritto al silenzio al momento dell’arresto o una comunicazione tardiva di tale diritto».
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