Soggetti vulnerabili - Corte EDU, Sez. III, 24 maggio 2022, Dokukiny c. Russia, n. 1223/12

Violazione dell’art. 3 C.e.d.u. – Mancanza di indagini su maltrattamenti da parte della polizia – Presenza di minori – Soggetti vulnerabili

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha riconosciuto la violazione dell’art. 3 C.e.d.u. da parte della Russia in quanto le denunce di maltrattamenti subiti durante l’arresto da parte dei ricorrenti danno luogo all’obbligo per lo Stato di svolgere un’indagine che soddisfi i requisiti dell’art. 3 C.e.d.u.
Nella fattispecie le autorità russe, invece, hanno respinto le doglianze dei ricorrenti dopo aver eseguito una mera indagine pre-istruttoria che rappresenta una fase iniziale per trattare una denuncia penale ai sensi del diritto russo e mira allo scopo legittimo di filtrare le denunce infondate, risparmiando le risorse delle autorità inquirenti. Tuttavia, se dalle informazioni raccolte sono emersi elementi di reato, vale a dire che i presunti maltrattamenti potrebbero essere stati commessi, l’indagine pre-istruttoria non è più sufficiente e le autorità dovrebbero avviare un’indagine vera e propria, nel cui ambito può essere effettuata, sussistendone i presupposti, ogni operazione investigativa prevista dal relativo codice di rito, compreso l’interrogatorio di testimoni, i confronti e l’identificazione.
La Corte di Strasburgo, richiamando l’art. 3 C.e.d.u. secondo cui nessuno può essere sottoposto a tortura o a trattamenti o punizioni inumani o degradanti, evidenzia che in caso di denuncia di maltrattamenti subiti ad opera di agenti di polizia, anche a danno ed in presenza di minori, sussiste l’obbligo in capo allo Stato di svolgere indagini efficaci sul punto (§ 22). Il semplice svolgimento di un’indagine pre-istruttoria è insufficiente se le autorità devono rispettare gli standard stabiliti dall’articolo 3 C.e.d.u. In particolare, sotto il profilo dell’efficacia del procedimento investigativo, la Corte EDU ritiene che la mera effettuazione di un’indagine pre-istruttoria, ove gli organi inquirenti non possono utilizzare diversi strumenti investigativi quali l’interrogatorio di testimoni, i confronti e l’identificazione, è insufficiente al fine di rispettare gli standard stabiliti dall’art. 3 C.e.d.u. (§ 22).
Inoltre, i minori, particolarmente vulnerabili a varie forme di violenza, hanno diritto alla protezione da parte dello Stato, sotto forma di deterrente effettivo, contro gravi violazioni dell’integrità personale. Le autorità avrebbero dovuto prestare particolare attenzione alla gravità delle presunte violazioni in considerazione dell’età del secondo ricorrente. Questa protezione supplementare verso il minore è mancata durante tutto il procedimento. Sotto il profilo del coinvolgimento di minori, la Corte EDU, richiamando i propri precedenti in materia, chiarisce che le autorità devono «prestare particolare attenzione alla gravità delle presunte violazioni in considerazione dell’età» dei soggetti minori che, «particolarmente vulnerabili a varie forme di violenza, hanno diritto alla protezione dello Stato, sotto forma di deterrente effettivo, contro gravi violazioni dell’integrità personale» (§ 24). Infatti, in caso di presenza di persone appartenenti a gruppi particolarmente vulnerabili, gli organi di polizia devono seguire delle istruzioni e linee guida volte ad un’adeguata pianificazione ed «esecuzione di arresti e altre operazioni di polizia in situazioni che comportano la presenza di bambini, al fine di evitare o ridurre al minimo la loro esposizione a scene di violenza e il rischio che siano vittime di abusi fisici, intenzionali o meno» (§ 28).
La Corte EDU ha ribadito, inoltre, che in ogni caso in cui una persona è sotto il controllo della polizia o di un’autorità simile, spetta al governo nazionale l’onere della prova di fornire una spiegazione alternativa al resoconto degli eventi reso dalla vittima che sia soddisfacente e convincente. Infine, affinché possa definirsi conforme agli standard dell’art. 3 C.e.d.u., un’indagine su questo tipo di reati deve necessariamente essere documentata in apposito verbale (§ 27).
Lo Stato russo è stato condannato al pagamento della cifra di euro 10.000 nei riguardi dei ricorrenti a titolo di equa soddisfazione per il danno morale subito.