Dell’omicidio di persona diversa da quella alla quale l’offesa era diretta risponde, in presenza delle previste e indicate condizioni, anche il concorrente morale, o il concorrente che non ha comunque posto in essere l’azione tipica, in quanto l’errore esecutivo non ha alcuna incidenza sull’elemento soggettivo della compartecipazione, essendosi comunque realizzata l’azione comune, il cui esito aberrante è privo di rilevanza ai fini della qualificazione del reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo (Sez. 1, n. 38549 dell’8 luglio 2014, Bellone, Rv. 260797-01; Sez. 1, n. 40513 del 21/09/2001, Anastasio, Rv. 220238-01).
La disciplina del c.d. concorso anomalo, contenuta nell’art. 116 c. p., può trovare applicazione nel caso di aberratio ictus, non incidendo la divergenza degli effetti della condotta illecita rispetto all’obiettivo originario sul tessuto psicologico dell'azione, nella trama del quale viene strutturalmente ad inserirsi il contributo del partecipe, ove ritenuto corresponsabile del delitto diverso da quello originariamente concordato (Sez. 1, n. 35386 del 5 luglio 2001, Liguori, Rv. 219751-01; Sez. 1, n. 17098 del 24 novembre1988, dep. 1989, Di Cicco, RV.182751-01).
Nell’ottica del reato concorsuale, l’aberratio ictus è configurabile anche se la vittima attinta sia uno dei correi, ancorché autore o co-autore materiale della condotta. Tale esito, per il principio dell’indifferenza del soggetto passivo nella prospettiva di cui all’art. 82 cod. pen., non produce (di per sé) un effetto libe- ratorio sulla posizione dei sodali.
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