Se l'atto del giudice è espressione di un potere riconosciutogli dall'ordinamento, si è in presenza dì un regresso «consentito», anche se i presupposti che ne legittimano l'emanazione siano stati ritenuti sussistenti in modo errato. Non importa che il potere sia stato male esercitato, giacché in tal caso esso sfocia in atto illegittimo, ma non in un atto «abnorme».
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