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Il danno, menzionato dall’art. 323 c.p. senza alcuna aggettivazione, quale evento congiunto o alternativo al profitto, il pregiudizio arrecato ai terzi, può, pacificamente, avere anche carattere non patrimoniale; esso, inoltre, non solo deve essere prodotto non iure, ma deve essere di per sé contra ius, ovvero violare una precisa norma giuridica.
Il dolo intenzionale richiesto dall’art. 323 c.p. riguarda soltanto l’evento del reato, mentre gli altri elementi della fattispecie relativi alla condotta, quali la violazione di norme di legge, sono oggetto di dolo generico. L’evento risulta arrecato intenzionalmente quando costituisce il fine iniziale perseguito come preciso scopo che il reo si prefigge di realizzare in via immediata e attraverso la violazione di legge.